La legge n 77 del 17 luglio 2020
L’agevolazione fiscale Superbonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spettante quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cd. “trainanti”), effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari.
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
E’ possibile realizzare il cappotto termico anche in unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Il rivestimento termico permetterà all’abitazione di ridurre i KW utili per riscaldare o raffrescare l’intera cubatura.
Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti verrà effettuata con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (caldaia a condensazione, condizionatori a pompa di calore ecc..)
Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti verrà effettuata con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (caldaia a condensazione, condizionatori a pompa di calore ecc..)
I commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto- legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) permettono a chi possiede un fabbricato di vecchia costruzione, realizzato con materiali non conformi in base all’area di classificazione sismica, di ripristinare e rendere sicura l’abitazione.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. L’accesso al Superbonus è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 20196 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. L’accesso al Superbonus è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 20196 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al citato articolo 16-ter del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013;
Installazione e sostituzione di infissi ad alta efficienza termica, finestre a taglio termico e infissi con isolamento termico elevato.
Installazione e sostituzione di infissi ad alta efficienza termica, finestre a taglio termico e infissi con isolamento termico elevato.